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Certificazione Energetica APE – l. 10/91

certificazione energetica

Cosa si intende per attestato di prestazione energetica (APE)?

L’Attestato di Prestazione energetica è un documento che indica il livello di efficienza energetica degli edifici, tenendo conto di diversi parametri quali l’isolamento termico dell’appartamento, la posizione dell’immobile e la presenza di tutti quegli impianti che garantiscono il confort e la salubrità all’interno degli ambienti domestici. Mediante una scala da A a G, l’APE si arriva a sintetizzare il livello delle prestazioni energetiche di un bene immobile.

 

Hai bisogno di una certificazione energetica ?

Il nostro Studio Tecnico Franco Lunadei è a disposizione per una consulenza gratuita su questo ed altri servizi.

 

 

Quando richiedere la certificazione energetica?

Ormai sempre più spesso è necessario richiedere un parere energetico, un tecnico asseverato dovrà fare un sopralluogo a seguito del quale sarà in grado di rilasciare la certificazione energetica. Il nostro studio tecnico sarà in grado di seguire ogni passaggio per arrivare alla compilazione della tua certificazione.
Nello specifico la certificazione energetica è richiesta nei seguenti casi:

  • Compravendita: trasferimenti a titolo oneroso (es. rogito, permuta);
  • Donazione: trasferimenti a titolo gratuito;
  • Affitto di edifici o singole unità immobiliari;
  • Annunci di vendita o affitto di unità immobiliari (per determinare l’indice di prestazione energetica);
  • Edifici di nuova costruzione al termine dei lavori;
  • Ristrutturazione importante quando i lavori insistono su oltre il 25% della superficie dell’involucro (pareti e tetti) dell’intero edifici;
  • Edifici pubblici ed aperti al pubblici;
  • Per tutti i contratti nuovi o rinnovati per gestione degli impianti termici o di climatizzazione di edifici pubblici;
  • Per usufruire dell’ECOBONUS per interventi di coibentazione.

Se sono dotato di ACE?

La normativa esplicita che se un immobile è in possesso di Attestato di Certificazione Energetica (ACE) ancora valido rilasciato prima dell’entrata in vigore del DL 63/2013 non è necessario provvedere all’APE. Nel caso però di ristrutturazione o riqualificazione che ha comportato la modifica della classe energetica aggiornamento dell’APE deve essere effettuata.

Sono inoltre esentati da APE, come descritto dall’art.3 del D. Lgs 192/2005 e dall’appendice A del D.M. Linee guida APE del 26 Maggio 2015:

  • i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
  • gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo ovvero quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione;
  • edifici agricoli e rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;
  • gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d’uso di cui all’articolo 3 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412(box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi…);
  • gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;
  • i ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile;
  • i fabbricati in costruzione “al rustico” o nello stato di “scheletro strutturale” purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile.
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