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Prevenzione incendi e termografia

prevenzione incendi e termografia

Cosa si intende per prevenzione incendi?

Per Prevenzione incendi si intendono tutte quelle attività organizzate e coordinata in modo tale da scongiurare il sopraggiungere di un incendio e a limitarne i rischi e, nel malaugurato causo, gli eventuali effetti. Nel testo unico sulla sicurezza sul lavoro vengono stabiliti i doveri del datore di lavoro e tutto il materiale di cui deve essere in possesso per garantire la sicurezza degli ambienti, su rilascio di certificazione da parte dei Vigili del Fuoco.

 

Hai bisogno di assistenza sulla prevenzione antincendio ?

Il nostro Studio Tecnico Franco Lunadei è a disposizione per una consulenza gratuita su questo ed altri servizi.

 

 

Cos’è la termografia?

La termografia è una tecnica di scansione che aiuta nella prevenzione degli incendi. Essa si effettua tramite termocamera, che è in grado di rilevare l’energia all’infrarosso (calore) emessa da un oggetto e convertirla in un segnale elettronico che viene successivamente elaborato per produrre un’immagine termica su un display. La termografia può contribuire a rilevare i punti caldi prima che si sviluppi un incendio, consentendo di mettere in atto tutte le azioni necessarie per contenere i danni. Il calore rilevato può essere un dato molto preciso che permette di monitorare l’andamento termico e di identificare e valutare la gravità relativa ai problemi legati al calore.

Come procedere per la prevenzione incendi?

Per meglio capire cos’è la prevenzione incendi si fa riferimento all’art. 13 del D. Lgs 08/03/2006, n. 139 e ss.mm.ii.:

“1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l’insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze.
2. Ferma restando la competenza di altre amministrazioni, enti ed organismi, la prevenzione incendi si esplica in ogni ambito caratterizzato dall’esposizione al rischio di incendio e di esplosione nonché, in ragione della sua rilevanza interdisciplinare, anche nei settori della sicurezza nei luoghi di lavoro, del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, dell’energia, della protezione da radiazioni ionizzanti, dei prodotti da costruzione.”

La prevenzione incendi si applica, con articolazioni diverse:

  • nei luoghi di lavoro;
  • nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi da parte dei VV.F. elencate nel DRP 01/08/2011

Per tutte le attività implicate lo scopo quindi è quello di avere il Certificato Prevenzione Incendi (CPI) regolarmente validato dai Vigili del Fuoco per essere allineati con la normativa vigente, nonchè sicuro dal punto di vista di possibili incendi.
Lo studio tecnico Franco Lunadei sarà in grado di fornirti l’assistenza necessaria sulla materia e per l’ottenimento del CPI.

Cos’è il certificato prevenzione incendi (CPI)?

Il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) è uno degli aspetti più delicati e importanti della progettazione antincendio.
Il riferimento normativo principale che introduce tali novità è il Decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2011, n. 151, entrato in vigore il 7 ottobre 2011.
Il nuovo regolamento tiene conto delle esigenze di semplificazione amministrativa, dell’introduzione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e della normativa sullo Sportello Unico per le attività produttive (S.U.A.P.), di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160.

Entrando nello specifico le attività soggette a CPI sono esposte nell’allegato 1 del D.P.R. n. 151/2011 che contiene un elenco di 80 attività, considerate a maggior rischio in caso d’incendio. In base a dimensioni, settore di attività, esistenza di regole tecniche, sicurezza pubblica, e con differenziazione degli adempimenti procedurali, le attività sono suddette sono divise nelle seguenti categorie:

  • Categoria A limitato livello di complessità dotate di ‘regola tecnica’: non è obbligatorio chiedere ai VVF la valutazione del progetto. I sopralluoghi da parte dei VVF sono effettuati a campione; in caso di effettuazione del sopralluogo il titolare dell’attività può richiedere il rilascio del verbale di visita tecnica. Si tratta di attività normate, ovvero dotate di ‘regola tecnica’ e con un ;
  • Categoria B maggiore livello di complessità dotate di ‘regola tecnica’ o sprovviste di ‘regola tecnica’ ma con complessità minore rispetto alla Categoria A: è obbligatorio chiedere ai VVF la valutazione del progetto. I sopralluoghi da parte dei VVF sono sempre effettuati a campione; in caso di effettuazione del sopralluogo il titolare dell’attività può richiedere il rilascio del verbale di visita tecnica.
  • Categoria C alto livello di complessità: è obbligatorio chiedere ai VVF la valutazione del progetto. I sopralluoghi da parte dei VVF sono effettuati obbligatoriamente, al termine dei quali viene rilasciato il Certificato di Prevenzione Incendi.

Il Certificato di Prevenzione Incendi ha lo scopo di attestare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi;
e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione alla detenzione ed all’impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano, in caso di incendio, gravi pericoli per l’incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza.

Nei luoghi di lavoro, è d’obbligo per i datore di lavoro, redigere una valutazione dei rischi, che comprende la valutazione e la prevenzione di un eventuale incendio. Per specifiche attività inoltre, è necessario l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), il quale prevede generalmente una fase di progettazione, realizzazione delle opere di adeguamento e certificazione finale. Il CPI deve essere rinnovato ogni 5 anni. Non sempre è semplice individuare se l’attività necessita o meno di questo certificato, è quindi doveroso affidarsi ad un tecnico per eseguire una valutazione di assoggettabilità, lo studio Franco Lunadei saprà seguirti nel complesso processo del sistema di prevenzione incendi.

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