Pratiche TARI (ex tarsu)
Cos’è la dichiarazione TARI?
TARI è l’acronimo di “Tassa Rifiuti”, è la tassa comunale sui rifiuti destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Il pagamento deve essere corrisposto da chi possiede, occupa o detiene, a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.):
- locali (quindi tutte le strutture fissate al terreno e chiuse minimo su tre lati) aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati (ad esempio aree scoperte di utenze non domestiche che utilizzano queste zone come “accessorie” all’attività svolta come quelle utilizzate per il deposito delle merci).
Sono invece escluse:
- aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi
- aree comuni condominiali descritte nel Codice Civile, art.1117 che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
La tassa sui rifiuti la paga chi occupa l’immobile indipendentemente se proprietario o inquilino in affitto. Se l’immobile è utilizzato per periodi minori o uguali a sei mesi, per questo periodo l’imposta è dovuta per intero solo dal proprietario.
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Come si calcola la TARI?
L’unità di misura su cui applicare la tariffa è la superficie calpestabile, cioè i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature. Per le utenze domestiche la tariffa viene calcolata in base alla superficie calpestabile dell’alloggio e al numero di occupanti. La superficie di riferimento non può essere inferiore all’80% della superficie catastale (Legge 30/12/2004, n. 311, art. 1, com. 340). Per gli immobili già denunciati, i Comuni modificano d’ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell’Agenzia delle Entrate.
Le tariffe si determina secondo le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158 e sono suddivise in due grandi categorie:
- utenze domestiche (superfici adibite a civile abitazione e pertinenze)
- utenze non domestiche (attività commerciali e artigianali, industriali, professionali).
A sua volta ogni categoria è assoggettata alla tassazione in virtù di una tariffa, suddivisa in due parti: la quota fissa (che finanzia la parte di costi fissi del servizio di igiene urbana), la quota variabile (che finanzia la parte dei costi variabili del servizio di igiene urbana come le operazioni di raccolta, trasporto, trattamento, riciclo e smaltimento).
Alla TARI si applica infine l’addizionale provinciale, fino al 5% del tributo, che verrà corrisposto alla Provincia per l’esercizio delle funzioni collegate alla tutela, protezione e igiene ambientale (Decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, art. 19). Eventuali maggiorazioni, riduzioni o esenzioni sono stabilite dal Regolamento comunale.
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